Art. 6.
(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo).

      1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, residenti nei Paesi partner, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e di promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.
      2. Possono attuarsi, mediante i soggetti di cui all'articolo 24, interventi che abbiano

 

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come dirette destinatarie le popolazioni civili e che siano discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.