1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, residenti nei Paesi partner, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e di promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.
2. Possono attuarsi, mediante i soggetti di cui all'articolo 24, interventi che abbiano